Obbligo per tutti i Professionisti iscritti in un albo di comunicare il proprio Domicilio Digitale (PEC)

ANABO

Il Decreto semplificazioni del 17/07/20 ha modificato il comma 7 bis dell’art. 16 del decreto legge n.185 de 29.11.2008 rafforzando l’obbligo per tutti i professionisti iscritti in un albo di comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (ora domicilio digitale) ai rispettivi Ordini e prevedendo espressamente che il professionista che non comunica il proprio domicilio digitale (PEC) all’albo è obbligatoriamente soggetto a diffida ad adempiere, entro trenta giorni, da parte del Collegio o Ordine di appartenenza e che in caso di mancata ottemperanza alla diffida, il Collegio o Ordine di appartenenza deve comminare la sanzione della sospensione dal relativo albo o elenco fino alla comunicazione dello stesso domicilio.

Alla luce di tale normativa e della gravità delle conseguenze previste dal Decreto in caso di mancata comunicazione dell’indirizzo di Posta Elettronica Certificata (o domicilio digitale) l’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Frosinone ha avviato la verifica delle situazioni dei singoli iscritti invitando tutti i propri iscritti ad adempiere spontaneamente alla previsione normativa.

Normativa

L’obbligo di dotarsi di una casella certificata è stabilito in base al D.L 185/2008 trasformato in Legge n. 2/2009 (art. 16 dal comma 5 al 10) per cui tutti i professionisti iscritti ad albi professionali devono attivare una casella di Posta Certificata “Professionale” e comunicare tempestivamente al proprio Ordine di appartenenza il nome della propria PEC o la variazione in modo da permettere all’Ordine di rendere disponibile agli Enti Pubblici che ne fanno richiesta tutti gli indirizzi PEC dei propri iscritti.

Riferimenti Normativihttps://www.inipec.gov.it/riferimento-normativo

La PEC è uno strumento che garantisce la sicurezza del contenuto di ogni comunicazione, impedendo modifiche ai messaggi e ai relativi allegati. Attesta inoltre data e ora esatta della spedizione e dell’avvenuto ricevimento attraverso un’apposita ricevuta, che costituisce a tutti gli effetti prova legale dell’invio/ricevimento. In caso di smarrimento della ricevuta, la traccia informatica delle operazioni svolte viene conservata dal gestore del servizio per 30 mesi e consente la riproduzione della ricevuta con lo stesso valore giuridico dell’originale.

Comunicazione PEC

Per comunicare il proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata a quest’Ordine:

  • Scaricare il modulo allegato
  • Compilarlo e firmarlo in ogni sua parte
  • Scansionare/fotografare il modulo in formato .pdf
  • Scansionare/fotografare un Documento di Identità e in corso di validità in formato .pdf
  • Inviare i file con la propria PEC (NO EMAIL tradizionale) all’indirizzo frosinone@pec.opi.fr.it
  • Oggetto del messaggio: COMUNICAZIONE PEC
  • Nel corpo della messaggio riportare il proprio Nome, Cognome e Codice Fiscale

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