Infermiere Libero Professionista

ADEMPIMENTI PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ INFERMIERISTICA LIBERO-PROFESSIONALE

  1. iscrizione all’Albo Professionale;
  2. acquisizione del numero di partita IVA;
  3. domanda per la pubblicità sanitaria: secondo la legge 175 del 5 febbraio 1992 ed il decreto 657/94 si prevede l’obbligo della preventiva autorizzazione da parte del sindaco anche per la semplice predisposizione di carta intestata, biglietti da visita, targhe e per l’inserimento di un’inserzione nell’elenco telefonico. La domanda al sindaco per l’autorizzazione alla pubblicità sanitaria;
  4. comunicazione al Collegio di inizio attività libero professionale, attraverso la compilazione e la consegna del modulo di presentazione informativa dell’esercizio di attività libero professionale ;
  5. iscrizione all’ENPAPI Ente Nazionale Di Previdenza e Assistenza della Professione Infermieristica per cui è necessario inviare all’Ente, a mezzo raccomandata a./r., la domanda di iscrizione e la copia di alcuni documenti; si rimanda al sito dell’ENPAPI per le modalità di iscrizione (www.enpapi.it).

REGIME FISCALE AGEVOLATO PER LE NUOVE ATTIVITA’

L’infermiere che per la prima volta svolge l’attività professionale (in genere il neolaureato) può avvalersi di un regime fiscale agevolato denominato “Regime fiscale agevolato per le nuove attività” che consente al professionista di pagare l’imposta Irpef ridotta, e per il 2012 è previsto che sia del solo 5% e si applica per i primi tre anni. Prevede inoltre una serie di semplificazioni contabili. Occorre però sapere che per fruire di tale agevolazione devono sussistere i seguenti requisiti:

  1. il contribuente non deve aver esercitato la professione negli ultimi tre anni attività artistica, professionale o d’impresa, neppure in forma associata o familiare;
  2. l’attività da esercitare non deve costituire il proseguimento di un’altra attività svolta precedentemente in forma di lavoro dipendente o autonomo;
  3. non si deve superare un reddito annuo di un determinato ammontare, che per l’anno 2012 è di 30.987,41 euro (tale agevolazione cambia però di anno in anno a seconda delle leggi finanziarie);
  4. il professionista è esonerato dalla tenuta delle scritture contabili rilevanti ai fini delle imposte dirette, dell’Irap e dell’Iva, e dalla liquidazione e versamento periodico dell’Iva.

Ricordiamo che le prestazioni di assistenza infermieristica, in quanto rientranti tra le prestazioni sanitarie, sono esenti Iva. Ma se il professionista svolge per esempio attività di docenza, anche se nell’ambito infermieristico, tali prestazioni sono soggette al versamento dell’Iva.

Se si intende usufruire di tale regime fiscale, occorre dichiararlo in sede di presentazione della dichiarazione di inizio attività, ovvero al momento dell’apertura della partita Iva.
Si rimanda comunque al sito dell’agenzia delle entrate, e si consiglia di avvalersi eventualmente del supporto di un commercialista esperto.

IL SISTEMA PREVIDENZIALE

  1. L’Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza della Professione Infermieristica (ENPAPI), è stato istituito il 24 marzo 1998 con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, emanato di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, a seguito del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, per assicurare la tutela previdenziale obbligatoria in favore degli infermieri professionali, assistenti sanitari, vigilatrici d’infanzia, che esercitano l’attività in forma libero professionale.
  2. Sussiste l’obbligo di iscrizione per i soggetti iscritti nei Collegi provinciali IPASVI che esercitano attività libero professionale:
  3. in forma individuale (partita IVA, rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, prestazioni occasionali)
  4. in forma associata (in qualità di associato ad uno studio professionale ovvero in qualità di socio di cooperativa sociale con rapporto di lavoro autonomo)

MODALITÀ DI ESERCIZIO LIBERO PROFESSIONALE

L’Infermiere esercita la libera professione nel pieno rispetto delle norme civilistiche, delle norme fiscali e delle norme previdenziali. Le presenti linee guida comportamentali si applicano alla attività libero professionale dell’Infermiere a prescindere dalla normativa fiscale di riferimento. Il rispetto degli adempimenti di seguito specificati sia per la forma singola che per le forme associate costituisce elemento imprescindibile per la redazione dell’elenco speciale dei liberi professionisti previsto nelle indicazioni finali delle presenti linee guida che il Collegio è tenuto a costituire, aggiornare e produrre a tutti i cittadini che ne facciano richiesta.

IN FORMA INDIVIDUALE

L’Infermiere notifica al Collegio provinciale ove è iscritto l’inizio della attività professionale entro 30 giorni trasmettendo:

  1. scheda anagrafica aggiornata con indicazione del regime fiscale adottato;
  2. copia certificato di attribuzione partita IVA, il cui codice deve essere 85.14B, ove esistente;
  3. copia della domanda di iscrizione alla Cassa autonoma di previdenza ed assistenza ove prevista;
  4. recapito professionale ed indicazione dell’eventuale ambulatorio/studio.

Ogni variazione dei riferimenti professionali o di natura fiscale come l’eventuale cessazione dell’attività, dovrà essere comunicata al Collegio provinciale entro 30 giorni dall’avvenuta modificazione. Nel caso in cui il libero professionista eserciti in modo non saltuario attività infermieristica in una Provincia diversa da quella del Collegio di iscrizione, è tenuto a dichiarare al Collegio della provincia presso cui esercita:

  1. l’avvio della attività libero professionale;
  2. il Collegio di Iscrizione;
  3. di aver adempiuto agli obblighi di cui all’art. 16.

Il Collegio procede alla verifica delle dichiarazioni ricevute.

IN FORMA ASSOCIATA

L’esercizio della libera professione in forma associata viene svolto nel pieno rispetto delle norme civilistiche, fiscali e previdenziali ed in conformità a quanto previsto nella Legge 1815/39 e successive modificazioni.

La denominazione dello Studio Associato deve rispettare quanto previsto nella citata legge. Sono quindi espressamente vietati nomi di fantasia e nella indicazione delle forme associative dovrà essere utilizzato il termine “STUDIO ASSOCIATO”.

Lo Studio Associato deve essere costituito esclusivamente da:

  1. liberi professionisti iscritti al Collegio IPASVI;
  2. da liberi professionisti iscritti in altri Albi relativi a professioni sanitarie le cui rispettive attività siano integrabili a quella infermieristica;
  3. da liberi professionisti dell’area sanitaria e sociale il cui profilo professionale è previsto da decreti ministeriali (13).

Lo Studio Associato deve essere costituito almeno con scrittura privata registrata.

Nell’atto costitutivo devono comparire:

  1. i nomi degli associati;
  2. la denominazione dello Studio Associato;
  3. la sede e la durata;
  4. le norme per il recesso o l’esclusione degli associati;
  5. i criteri di ripartizione degli utili;
  6. le norme regolamentari fra associati, nei confronti dei clienti e nei confronti del Collegio.

Sono espressamente vietate clausole vessatorie limitative del diritto di recesso, della partecipazione agli utili e alle perdite o alla gestione associativa e comunque lesive del decoro e della dignità della professione.

Lo Studio Associato notifica al Collegio Provinciale la sua costituzione entro 30 giorni trasmettendo:

  1. copia dell’atto costitutivo e dello statuto
  2. copia del certificato di attribuzione della partita IVA
  3. elenco degli infermieri associati con indicazione degli estremi di iscrizione all’Albo professionale e copia della domanda di iscrizione alla Cassa autonoma di previdenza
  4. elenco degli altri professionisti associati.

Ogni eventuale variazione dell’atto costitutivo, dello statuto e dell’elenco degli associati, nonché l’eventuale cessazione dell’attività, dovrà essere comunicata al Collegio provinciale entro 30 giorni dall’avvenuta modifica.

Nel caso in cui lo studio associato eserciti in modo non occasionale attività infermieristica in una provincia diversa da quella del collegio presso cui è depositata la notifica di costituzione, è tenuto a dichiarare al Collegio della provincia presso cui esercita:

  1. l’avvio della attività libero professionale;
  2. il Collegio presso cui è notifica la costituzione;
  3. di aver adempiuto agli obblighi di cui all’art. 21.

Il Collegio procede alla verifica delle dichiarazioni ricevute. Qualora l’atto costitutivo o lo statuto preveda la costituzione di un organo di amministrazione tutti gli associati devono disporre della documentazione dove sono determinati:

  1. il numero dei componenti dell’organo di amministrazione;
  2. i compiti di gestione e amministrazione delegati all’organo amministrativo e quelli riservati all’assemblea degli associati;
  3. la durata in carica e le modalità di nomina/revoca dell’organo amministrativo;
  4. le modalità di convocazione dell’assemblea degli associati;
  5. le modalità di ripartizione degli utili.

Ogni eventuale variazione dello statuto e dell’elenco dei soci, nonché l’eventuale cessazione dell’attività dovrà essere comunicata al Collegio provinciale. Qualora si verifichino situazioni lesive del decoro professionale il Collegio può avvalersi della facoltà prevista dall’art. 8 comma 2 della legge 175/92 per promuovere ispezioni presso gli studi professionali degli iscritti ai rispettivi Albi provinciali al fine di vigilare sul rispetto dei doveri inerenti alle rispettive professioni. I singoli associati sono responsabili in solido di tutta l’attività dello studio associato.

IN FORMA COOPERATIVA

L’Infermiere può esercitare la libera professione in forma associata tramite le Cooperative Sociali regolarmente costituite ai sensi della Legge 381/91 e 142/2001.

La presenza all’interno della cooperativa di altri professionisti o di figure di supporto all’assistenza infermieristica non dovrà in alcun modo limitare le garanzie di un corretto esercizio professionale da parte dell’Infermiere.

La Cooperativa Sociale notifica al Collegio provinciale almeno 10 giorni prima dell’inizio dell’attività infermieristica:

  1. l’atto costitutivo, lo statuto ed il regolamento interno ai sensi della legge 142/2001;
  2. copia del certificato di attribuzione del Codice fiscale e Partita IVA;
  3. l’elenco dei soci Infermieri;
  4. il nominativo dell’Infermiere responsabile per l’area infermieristica.

Nel caso in cui la cooperativa eserciti in modo non occasionale attività infermieristica in una Provincia diversa da quella del Collegio presso cui è depositata la notifica di costituzione, è tenuta a dichiarare al Collegio della Provincia presso cui esercita:

  1. l’avvio dell’attività libero professionale;
  2. il Collegio provinciale presso cui è stata notificata la costituzione della cooperativa;
  3. di aver adempiuto agli obblighi di cui all’art. 25.

Il Collegio procede alla verifica delle dichiarazioni ricevute. Condizione imprescindibile affinché la Cooperativa venga inserita nell’elenco speciale dei liberi professionisti tenuto dal Collegio è la presenza nel Consiglio di Amministrazione della Cooperativa Sociale di almeno un iscritto al Collegio IPASVI che assumerà il compito di responsabile dell’attività infermieristica e referente nei confronti del Collegio provinciale. Tutte le variazioni rispetto a questa figura dovranno essere tempestivamente comunicate al Collegio provinciale.

Le Cooperative Sociali dovranno rispettare in ogni caso le prescrizioni delle presenti linee guida comportamentali richiedendo il nullaosta al Collegio per ogni forma di pubblicità sanitaria diretta o indiretta ai sensi della legge 175/92 e successive modificazioni.

Ogni eventuale variazione delle notifiche previste precedentemente, nonché l’eventuale cessazione dell’attività dovrà essere comunicata al Collegio provinciale ed accompagnata da copia degli estratti dei verbali assembleari.

IN FORMA DI SOCIETA’ FRA PROFESSIONISTI

Qualora vengano emanati i regolamenti attuativi relativi all’esercizio libero professionale nella forma di società tra professionisti si applicano le indicazioni delle presenti linee guida in quanto compatibili.

NORME ANTITRUST

In nessun caso la forma associata per l’esercizio della libera professione potrà riunire un numero di liberi professionisti tale da determinare situazioni di alterazione del principio della libera concorrenza.

L’applicazione delle tariffe professionali non dovrà comportare la creazione di cartelli tariffari o accordi collusivi.

INDICAZIONI FINALI

Le presenti indicazioni costituiscono impegno di comportamento al cui rispetto ed osservanza sono tenuti tutti gli Infermieri liberi professionisti e, per quanto a loro compete, tutti gli iscritti ai Collegi provinciali IPASVI.

Ogni Collegio provinciale provvede alla redazione ed alla pubblicazione dell’elenco degli Infermieri esercenti la libera professione in forma individuale ed associata. Ai sensi dell’art. 12 del regolamento della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza in favore degli infermieri professionali, assistenti sanitari e vigilatrici d’infanzia, il Collegio trasmette entro il mese di gennaio di ciascun anno l’elenco di cui al comma precedente. L’inosservanza delle indicazioni delle presenti linee guida comportamentali costituisce fatto disdicevole nell’esercizio della professione, perseguibile disciplinarmente ai sensi degli articoli 38 e seguenti del D.P.R. 5 aprile 1950 n. 221 e successive modificazioni ed integrazioni.

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