Il Disegno di Legge della Senatrice Silvestro per favorire il ricambio generazionale

ANABO

Il 30 aprile la Senatrice Silvestro ha depositato il Disegno di LeggeNorme per favorire il ricambio generazionale nella professione infermieristica e nelle professioni sanitarie” relativo la legge del 10 agosto 2000 n.251 e sottoscritto anche dalla senatrice Nerina Dirindin. E’ la stessa Silvestro a darne annuncio sulla sua pagina facebookHo atteso che fossero finite le elezioni per darne notizia perché questa informazione non potesse in alcun modo venire strumentalizzata. La strada è impegnativa ma è una proposta concreta per dare un futuro lavorativo ai nostri giovani colleghi“.

Il Disegno di Legge della Senatrice Silvestro per favorire il ricambio generazionale

Integralmente riportiamo il documento relativo il Disegno di Legge depositato dalla Senatrice Silvestro.

DISEGNO DI LEGGE d’iniziativa delle senatrici SILVESTRO e DIRINDIN COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 APRILE 2014

Norme per favorire il ricambio generazionale nella professione infermieristica e nelle professioni sanitarie di cui alla legge 10 agosto 2000, n. 251

ONOREVOLI SENATORI – L’invecchiamento della popolazione lavorativa è un fenomeno ormai di tutta evidenza e in crescita esponenziale. Un fenomeno che ha però un impatto diverso a seconda delle varie tipologie di professione, ma anche delle prestazioni e funzioni che ogni professione espleta nei confronti della collettività. Nel caso particolare degli esercenti le professioni sanitarie, è rilevante l’impatto sul buon andamento del Sistema sanitario nazionale che deriva dal numero di operatori con età superiore ai sessanta anni. È nota infatti la delicata tipologia delle funzioni e prestazioni assistenziali da loro garantite e che incide sia sulla tenuta del sistema in termini di efficienza organizzativa e sugli assistiti in termini di qualificazione del processo diagnostico, terapeutico e assistenziale. Secondo recenti rilevazioni della Federazione nazionale dei Collegi infermieri, ad esempio, gli infermieri con età anagrafica over 61, risultano pari a 23.351 unità su un totale di 412.07. Alla luce dei fatti e tenuto conto delle limitazioni del turn over in vigore in molte regioni, risulta necessario intervenire per un’inversione di tendenza che contribuisca a contenere il progressivo invecchiamento di tale particolare forza lavoro in un ambito dove è necessario un graduale e costante ricambio generazionale per garantire la qualità di un servizio fondamentale e delicato. Il presente disegno di legge prende spunto da alcune forme di sperimentazione in atto o in fase di attuazione in varie regione italiane. Esso intende in particolare valorizzare la sostenibilità economica della cosiddetta «staffetta generazionale» fra operatori senza nuovi oneri per le finanze pubbliche. Si tratta di una importante innovazione che prevede l’integrazione dei contributi per chi, vicino alla pensione, sia disposto a diminuire il proprio orario di lavoro per far spazio ad un operatore disoccupato o inoccupato. Il tutto senza che si abbiano conseguenze sull’ammontare dei contributi pensionistici di chi è vicino alla pensione. La generalizzazione di un processo del genere avrebbe i seguenti benefici: a) contrasto alla disoccupazione; b) ingresso di forza lavoro, motivata e preparata, a tutto vantaggio degli assistiti e dell’organizzazione sanitaria; c) percorso di uscita «morbido» dal lavoro da parte di operatori pensionabili, garantendo loro il riconoscimento della pregressa esperienza e la valorizzazione delle competenze maturate anche attraverso lo svolgimento della funzione di mentore. L’articolo 1 esplicita le finalità della legge. L’articolo 2 identifica e definisce gli «operatori pensionandi» e gli «operatori assumibili» a cui si applicato le previsioni della proposta. L’articolo 3 specifica condizioni e meccanismi che portano alla concessione degli incentivi. L’articolo 4 prevede che le aziende pubbliche si impegnino, di concerto con i sindacati, in un’azione tesa a promuovere la conoscenza e dunque il ricorso a questa opportunità.

Art. 1. (Finalità)

Al fine di favorire il ricambio generazionale nella professione infermieristica e nelle professioni sanitarie nonché di sostenere l’occupazione giovanile, la presente legge prevede incentivi volti a favorire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l’assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato di giovani professionisti sanitari disoccupati o inoccupati fino a trentacinque anni di età nonché il passaggio dal contratto di lavoro a tempo pieno a contratto di lavoro a tempo parziale degli esercenti le professioni sanitarie ai quali manchino non più di trentasei mesi alla maturazione dei requisiti pensionistici.

Art. 2. (Definizioni)

  1. Ai fini della presente legge sono definiti «pensionandi» gli infermieri e gli esercenti le altre professioni sanitarie ai quali mancano non più di trentasei mesi alla maturazione dei requisiti pensionistici.
  2. Ai fini della presente legge sono definiti «assumibili» gli infermieri e gli esercenti le altre professioni sanitarie fino a trentacinque anni di età, disoccupati o inoccupati, in possesso dei requisiti di legge per l’esercizio della professione infermieristica e delle altre professioni sanitarie.

Art. 3. (Incentivi)

  1. Gli incentivi per favorire il ricambio generazionale nella professione infermieristica e nelle altre professioni sanitarie sono riconosciuti quando si verificano le condizioni di cui ai commi 2 e 3.
  2. Al pensionando che si rende volontariamente disponibile alla trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale con una riduzione dell’orario di lavoro del 50 per cento delle ore contrattualmente dovute, è mantenuta l’integrazione contributiva derivante da un contratto di lavoro a tempo pieno sino alla maturazione dei requisiti pensionistici.
  3. Gli incentivi di cui al comma 2 sono attribuiti con la sottoscrizione di un atto denominato «patto intergenerazionale» firmato dal pensionando, dall’assumibile, dall’azienda o dalla struttura sanitaria pubblica o privata accreditata nonché dalle rappresentanze sindacali, previa attestazione dell’INPS circa la sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 2, comma 1.
  4. Con i risparmi di spesa derivanti dalla riduzione dell’orario di lavoro dei pensionandi della medesima azienda o struttura sanitaria pubblica o privata accreditata, il datore di lavoro assume, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, uno o più assumibili in regime di lavoro a tempo parziale ovvero in regime di lavoro a tempo pieno. Alla maturazione dei requisiti pensionistici dei pensionabili, il contratto di lavoro a tempo parziale può essere trasformato in contratto di lavoro a tempo pieno.

Art. 4. (Promozione della staffetta generazionale)

Le aziende e le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate avviano, in collaborazione con l’INPS, una ricognizione relativa alla consistenza numerica dei pensionandi ed adottano, di concerto con le rappresentanze sindacali, piani di informazione volti a diffondere tra i potenziali destinatari, la conoscenza dell’opportunità offerta dalla presente legge.

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